Utilizzo dei prodotti fitosanitari nel verde urbano, ecco le novità per i giardinieri
Diserbo e prodotti fitosanitari
ATTENZIONE: Nuove modalità e obblighi per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari in ambiente urbano in vigore dal 15 marzo 2019 (clicca qui per l’articolo con aggiornamenti 2019)

Come già saprete dal 26 novembre 2015 per acquistare e utilizzare prodotti fitosanitari per uso professionale come insetticidi, fungicidi, diserbanti ecc. sarà indispensabile possedere il PATENTINO, e rivolgersi a DISTRIBUTORI AUTORIZZATI.
L’impiego di prodotti fitosanitari per uso professionale sarà consentito solo ad UTILIZZATORI PROFESSIONALI in possesso di un certificato di abilitazione, il patentino, appunto.
Il certificato sarà necessario quindi per l’acquisto e l’utilizzo della quasi totalità degli attuali prodotti fitosanitari a prescindere dalla loro classificazione di pericolo. Cambia anche l’etichetta delle confezioni di prodotti fitosanitari, di seguito il raffronto della vecchia e della nuova etichetta con classificazione CLP.

I prodotti fitosanitari per uso domestico (PPO) saranno reperibili presso la grande distribuzione (garden, supermercati ecc.) ma attenzione: non è possibile utilizzare prodotti fitosanitari classificati come PPO per usi professionali ossia al di fuori di ambiti strettamente domestici ai quali sono destinati come: applicazione su piante edibili e destinate all’autoconsumo familiare o in giardini ad uso privato.
Vuoi ricevere maggiori informazioni? scrivici o chiamaci subito!” message=”Il perito agrario Federico Simone è abilitato al rilascio di ricette per l’impiego di prodotti fitosanitari. Non rischiare sanzioni contattaci
La normativa per l’impiego dei prodotti fitosanitari, infatti, rende obbligatorie dal 1 gennaio 2016 diverse misure volte ad una maggiore tutela dell’ambiente acquatico e delle acque potabili regolando in maniera più stringente l’impiego di sostanze attive e prodotti fitosanitari e questo non solo nel settore agricolo ma anche in ambiente urbano, ovvero in giardini privati, nel verde condominiale, e nel verde pubblico (parchi, giardini, strade) e in generale le aree frequentate da gruppi vulnerabili. La norma andrà quindi applicata sia alle aree a verde pubblico sia al verde privato.
Vediamo cosa è cambiato in dettaglio per i giardinieri
FORMAZIONE: è previsto che tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nell’impiego dei prodotti fitosanitari, cioè utilizzatori, distributori e consulenti acquisiscano, mediante specifici corsi, conoscenze sufficienti affinché chi usa i prodotti fitosanitari sia pienamente consapevole dei rischi potenziali per la salute umana e per l’ambiente nonché delle misure applicabili per ridurli. Per questa ragione è prevista, per le tre figure citate, sia una formazione di base, sia un periodico aggiornamento con esame finale.
Il patentino conseguito sarà indispensabile per acquistare e utilizzare tutti i prodotti fitosanitari destinati a un uso professionale, a prescindere dalla classificazione in etichetta, chi non ne sarà in possesso potrà acquistare ed utilizzare solamente prodotti destinati a un uso non professionale (per ambito domestico).
Unica eccezione riguarda gli utilizzatori già in possesso del patentino rinnovato secondo la vecchia normativa prima del 26 novembre 2015, questi potranno infatti continuare ad acquistare prodotti fitosanitari fini alla scadenza del patentino e rinnovarlo secondo quanto previsto dal Direttiva 128/2009/CEE e del D.lgs. 150/2012.
Anche i distributori, come si è detto, dovranno acquisire l’abilitazione alla vendita e saranno obbligati ad informare l’acquirente (utilizzatore) sul termine entro cui potrà essere utilizzato il prodotto. L’autorizzazione dei PF ha infatti una durata definita ed in costante aggiornamento da parte del Ministero della Salute). Il distributore dovrà tenere un registro dove riportare i dati dell’acquirente, il numero o codice del patentino e, per ogni prodotto, le quantità vendute a ciascun acquirente.
CONTROLLI FUNZIONALI DELLE MACCHINE OPERATRICI

Clicca sull’immagine affianco per maggiori informazioni.
Entro il 26 novembre 2016 si dovranno sottoporre almeno una volta a controllo, regolazione e taratura le macchine irroratrici utilizzate per la distribuzione dei PF presso i centri prova autorizzati. Sono esonerate dai controlli funzionali periodici obbligatori solo le irroratrici portatili e spalleggiate (senza ventola), azionate dall’operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale; irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette.
Vediamo ora cosa è cambiato in materia di diserbo e difesa fitosanitaria nel verde urbano dal 1 gennaio 2016:

Nelle aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (come definiti all’articolo 3 del regolamento CE n. 1107/2009) nei parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all’interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie ecc. si dovrà:
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preferire il diserbo meccanico e fisico a quello chimico, anche mediante l’impiego di sistemi ad acqua calda;
-
fare ricorso preferibilmente a diserbanti di origine naturale;
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qualora necessario utilizzare erbicidi sistemici con attrezzi che consentano la distribuzione della sostanza attiva pura (non diluita con acqua);
-
Si dovrà inoltre: sottoporre a controllo e taratura la vostra macchina irroratrice entro il 26/11/2016;
-
avvisare mediante apposizione di cartelli adeguati ogni intervento chimico che viene eseguito;
Ogni altro tipo di intervento con prodotti fitosanitari* che non ricadono nelle specifiche sopra riportate è ammesso solo a fronte di specifiche prescrizioni disposte da un Consulente abilitato ai sensi della Direttiva 128/2009/CEE e del D.lgs. 150/2012. La prescrizione (ricetta) deve essere redatta in forma scritta, su apposito modulo. È inoltre vietato l’utilizzo di sostanze attive aventi azione erbicida totale da distribuirsi direttamente al suolo in forma granulare.
Sarà obbligatorio per gli utilizzatori tenere un registro dei trattamenti in cui annotare tutti i dati di ciascun intervento (data, luogo, sostanza attiva utilizzata, quatità ecc..)
Scarica il modello del Registro predisposto dalla Regione Veneto
Le sanzioni vanno da 500 euro a 1500 per la mancata tenuta del registro dei trattamenti e da 5.000 a 20.000 euro per altre inadempienze come ad esempio eseguire trattamenti senza essere in possesso dell’abilitazione.
*in pratica sono considerati prodotti fitosanitari quelli che in precedenza si chiamavano “fitofarmaci” o “presidi sanitari” e i “presidi medico chirurgici” (PPO) destinati al trattamento di piante ornamentali, fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico (antiparassitari, fungicidi, battericidi, insetticidi, acaricidi, molluschicidi, nematocidi, rodenticidi, diserbanti, fisiofarmaci, repellenti e prodotti biotecnologici) D.P.R. 55/12 e D.Lgs 150/12.
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Puoi trovare i riferimenti normativi presso i siti istituzionali:
-
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it
-
http://www.minambiente.it
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