Novità nell’utilizzo dei prodotti fitosanitari in ambito urbano
PAN – stato dell’arte e proposte di gestione
ATTENZIONE: Nuove modalità e obblighi per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari in ambiente urbano in vigore dal 15 marzo 2019 (clicca qui per l’articolo con aggiornamenti 2019)
Quanto riportato di seguito costituisce la base delle normative del PAN introdotto nel 2016.
Le normative che fanno capo al PAN ribadiscono tutte con forza l’intenzione di ridurre o evitare l’utilizzo di prodotti fitosanitari. Conviene pertanto cominciare ad orientarsi seriamente verso una gestione di tipo biologico sia delle problematiche fitosanitarie, sia per i diserbi. Pare difficile, con le premesse di questa normativa, aspettarsi l’introduzione di nuovi prodotti di sintesi.
I diserbi: vanno eseguiti utilizzando acido pelargonico o prodotto puro, o mediante metodi meccanici o temici. Ogni altro intervento deve essere soggetto a prescrizione.
I trattamenti: In assenza di prodotti registrati in etichetta per l’impiego in ambito urbano, non è possibile alcun intervento con PF. Occorre orientarsi verso l’utilizzo di prodotto biologici nell’ambito di un programma di interventi.
La materia è complessa e in evoluzione ma il rischio concreto, conseguente ad un qualunque errore operativo, distrazione o omissione, o anche evento sinistroso conseguente alla somministrazione di Prodotti Fitosanitari, o semplicemente, a seguito di una qualunque segnalazione alle autorità di controllo, è quello di incorrere immediatamente in una denuncia per danno ambientale, e successivamente nelle sanzioni amministrative previste dal PAN. Si precisa a tale proposito che, secondo l’avvocato dell’ordine degli agronomi di Milano, il pagamento della sanzione comminata corrisponde ad ammissione di responsabilità.
TRATTAMENTI E DISERBI IN AMBITO EXTRA AGRICOLO
In ambito urbano le autorità competenti avrebbero dovuto individuare:
-
Le aree dove il mezzo chimico è vietato;
-
Le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all’interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.
Dato che i Comuni (enti competenti in materia) no lo hanno ancora fatto occorre che le Imprese di giardinaggio stiano attente a dove vengono eseguiti i trattamenti (vicinanza di pozzi, canali o corpi idrici)
E’ sempre opportuno avviare un’attività condivisa con il Comune per definire questi ambiti magari definiti a livello planimetrico-topografico (GIS).
Sarebbe inoltre utile che le imprese definissero un metodo di intervento per trattamenti e diserbi, nell’ambito di un piano di intervento condiviso con i comuni (redatto dal consulente), in cui sono definiti periodi, modalità operative, sostanze attive ecc. In particolare, occorrerebbe:
-
individuare un modulo univoco da compilare per ogni trattamento/diserbo (utile per compilare il registro dei trattamenti);
-
definire i prodotti da utilizzare e le metodologie;
-
assicurarsi che le Imprese mettano in atto tutte le misure necessarie (prescritte dal PAN) per la salvaguardia degli astanti e della popolazione vulnerabile (cartelli, delimitazione aree trattate, indicazione del tempo di rientro ecc) fino al corretto smaltimento dei PF e dei rifiuti;
-
informare le imprese sui rischi connessi e raccomandare il corretto utilizzo dei DPI;
-
accertare che le imprese impieghino attrezzatura sottoposta a taratura obbligatoria;
elenco indicativo e non esaustivo.
REGISTRO DEI TRATTAMENTI:
Tra gli adempimenti principali del PAN ai fini dell’attività di monitoraggio e controllo sull’impiego dei PF da parte delle autorità preposte, c’è la tenuta del registro dei trattamenti.
Il registro deve essere tenuto dal proprietario (Comune) per almeno tre anni successivi a quello oggetto di compilazione. Può essere tenuto in un luogo diverso purché venga comunicato alla ASL per iscritto.
Il registro va compilato a cura del proprietario (Comune), ma questi ha facoltà di delegare la compilazione ad una figura diversa previa comunicazione alla ASL.
Nel caso che i trattamenti siano eseguiti da un terzista (ovvero nel caso in cui l’utilizzatore non coincide con il proprietario) la compilazione spetta comunque al proprietario che utilizzerà per la compilazione i moduli di intervento redatti dal terzista. I moduli potranno essere allegati al registro.
Gli utilizzatori (Imprese) dovranno comunque tenere un loro proprio registro di carico/scarico.
Riferimenti normativi:
Regione Lombardia – DGr. X3233 6 marzo 2015 –
http://www.minambiente.it
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