Per fare il giardiniere serve l’attestato di idoneità a norma di legge

LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 Art. 12

 

Per fare il giardiniere serve l'attestato di idoneità a norma di legge

Il lavoro di giardiniere non si potrà più improvvisare, occorrerà dimostrare di possedere una formazione adeguata e di aver maturato esperienza sul campo. 

In alternativa si dovrà frequentare corso di qualifica professionale e superare l’esame previsto.
Come già accennato chi opera già da tempo come manutentore del verde potrà richiedere l’esenzione dalla frequenza del corso di formazione, come anche chi ha già maturato una esperienza di almeno due anni come titolare, socio, dipendente, collaboratore familiare, ma anche come apprendista presso aziende iscritte al Registro delle Imprese con il codice ATECO 81.30.00, anche come codice secondario. 

L’esenzione sarà applicata anche alle persone iscritte in ordini professionali del settore agrario/forestale o in possesso di un titolo di studio idoneo, come la qualifica professionale (IeFP) di Operatore agricolo, le qualifiche (SRQ) di Giardiniere o Operatore del verde, il diploma di istruzione superiore, laurea o master in discipline agrarie, ambientali e naturalistiche.

Le richieste di esenzione vanno presentate agli organismi preposti all’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIA o agli Albi delle imprese artigiane.

Dovranno invece frequentare il corso di abilitazione professionale da 180 ore le persone che non possiedono un titolo di studio in discipline agrarie e paesaggistiche e intendono avviare una nuova impresa di manutenzione del verde. Dovranno frequentare il corso anche i titolari e i preposti di aziende che si occupano (anche secondariamente) di manutenzione del verde a partire dalla data del 23 febbraio 2016. 

Riferimenti legislativi: LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale. (16G00169) (GU Serie Generale n.186 del 10-08-2016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/2016

Art. 12

Esercizio dell’attività di manutenzione del verde

1. L’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:

a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell’ottenimento dell’attestato di cui al comma 1, lettera b).

3. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all’art. 12:

              – Si veda il testo dell’art.  20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le   misure   di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, supplemento ordinario:

              «Art.  20 (Iscrizione al   Registro   ufficiale   dei produttori). – 1. Devono iscriversi al Registro ufficiale dei produttori (RUP) operante presso il Servizio fitosanitario nazionale:

  • a) i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 19 che producono o commercializzano i prodotti di cui all’allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all’allegato V, parte B;

  • b) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti autorizzati ai sensi dell’art. 19, che commercializzano   all’ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L.  destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.  E relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;

  • c) i produttori di vegetali per i quali è prescritto l’uso del   passaporto   delle   piante   da    normative comunitarie.».

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