Alberi “bene comune” – L’abbattimento degli alberi e il diritto

Alberi “bene comune” - L’abbattimento degli alberi e il dirittoLa materia in questione attiene sia all’ambito del diritto di proprietà, sia a quello della tutela di beni di pubblico interesse. Ovvero, rientra sia nell’ambito del diritto privato, sia nell’ambito del diritto pubblico, stabilendo tra di esse un evidente punto di contatto.

Il primo concetto fondamentale da considerare riguarda le funzioni rilevanti dell’albero, i quali costituiscono di fatto dei beni giuridici cui l’ordinamento garantisce una particolare tutela in ragione delle funzioni che essi svolgono nei confronti dell’uomo in diversi ambiti e contesti. In particolare, gli alberi assolvono ad una funzione economico-sociale; ecologico-ambientale; sanitaria; culturale, nonché estetico-architettonica.

Si pone di fatto una questione giuridica se si considerano le conseguenze che possono derivare dal mancato rispetto o dal danneggiamento di tali beni, con conseguente necessità di adottare misure di risarcimento.

In concreto significa che l’abbattimento degli alberi produce un danno irreparabile per l’intera collettività e costituisce una “innovazione vietata”.

La giurisprudenza ha riconosciuto che anche gli alberi dei giardini condominiali (che costituiscono una parte comune, ai sensi dell’art. 1117 c.c.), debbano essere considerati beni propri di tutti i cittadini, a prescindere dal parere della maggioranza dei condomini, e pertanto, la distruzione di un bene comune deve considerarsi un’ipotesi inquadrabile giuridicamente come innovazione vietata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1120 co. 2 c.c.

“Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato; quelle che ne alterino il decoro architettonico e quelle che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento di un solo condomino.”

Unanimità dell’assemblea condominiale, nullità ed impugnazione.

In base a quanto esposto è stabilito che l’abbattimento di un albero condominiale richiede l’unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio (si vedano le maggioranze richieste ai sensi dell’art. 1136 c.c.). In caso di mancato rispetto dell’unanimità, la delibera assembleare che abbia previsto lo sradicamento degli alberi condominiali è nulla e, quindi, impugnabile in ogni tempo.

L’abbattimento deve comportare un miglioramento del contesto condominiale e non, invece, recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato né alterarne il decoro architettonico. In tale circostanza un condomino contrario potrà impugnare la delibera anche in caso di lesione del decoro dell’edificio.

Casi di urgenza

L’amministratore di condominio ha facoltà di ordinare lavori di natura straordinaria che rivestano carattere di urgenza con impegno di riferirne alla prima assemblea. Si tratta di particolari circostanze in cui i tempi di convocazione di un’assemblea possono contrastare con le esigenze di un rapido intervento a tutela dell’incolumità e la sicurezza degli individui.

Il verde privato è anche verde pubblico

Questa affermazione trova fondamento nel principio espresso in precedenza legato alle molteplici funzioni riconosciute agli alberi ed al verde in genere, ed in concreto si traduce nel fatto che il verde privato concorre unitamente al verde pubblico ad apportare i benefici ecologici, sociali, funzionali, estetici ecc.. A riguardo la Cassazione ha ribadito che i “ i danni conseguenti al taglio degli alberi ad alto fusto – seppur presenti in un giardino condominiale – appaiono “irreversibili” non solo per i condomini ma più in generale per i cittadini ” (Cass., Sez. VI penale, sent. n. 24396/15).

Richiamando, peraltro, la funzione estetico-architettonica poc’anzi assegnata al bene ‘albero’, si osserva che quest’ultimo non offre un beneficio solo al complessivo aspetto estetico dell’edificio ma anche alla qualità della vita di chi vi abita all’interno (Cass. sent. n. 3666/1994).

La tutela degli alberi c.d. monumentali

Con riferimento alle ipotesi di alberi riconosciuti come “monumentali”, vi è un ulteriore rafforzamento di tutela. Ma in questo caso si apre un capitolo specifico in quanto occorre che la pianta in questione sia stata riconosciuta come monumentale dall’ente forestale attraverso una specifica procedura facente riferimento alla Legge n. 10/2013.

Alberi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico

Altro caso particolare riguarda gli alberi che ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico, per questi soggetti l’abbattimento è consentito solo previo rilascio di una specifica autorizzazione. Dopo l’autorizzazione paesaggistica si dovrà ottenere anche l’autorizzazione comunale. In assenza della autorizzazione paesaggistica l’amministratore è passibile di denuncia penale, ed è inoltre obbligato alla messa in pristino dello stato originario dei luoghi. Esistono anche per questa circostanza delle procedure di urgenza da attuarsi con la consulenza di un professionista abilitato con specifiche conoscenze agronomiche.

Autorizzazione del Comune, supportata da perizia agronomica

Per abbattere un albero è indispensabile che vi sia una autorizzazione del Comune, supportata da una perizia agronomica redatta da un tecnico abilitato esperto in materia, per tutti quei casi in cui sia comprovata la necessità di abbattere o dimezzare l’albero.

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Bibliografia: Roberto Pusceddu – Dottore in Giurisprudenza – Giuricivile, 2019, 1 (ISSN 2532-201X) – 15 gennaio 2019.

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